
Risarcimento danni da sinistro stradale: chi paga?
“Prevenire è meglio che curare” recita il detto che, fuor di metafora, insegna come adottare le misure di sicurezza necessarie a prevenire un danno sia molto meglio che ripararlo a cose fatte. Al di là del contesto medico da cui deriva, questo è valido in numerose situazioni come, ad esempio, la guida su strada. Eppure, come molti automobilisti sanno, spesso prevenire non è sufficiente e si incorre in incidenti stradali di varia natura a seguito dei quali è necessario richiedere il risarcimento danni da sinistro stradale. Ma come fare per avviarne la pratica e chi paga i danni subiti? Prima di tutto è bene ricordare che, allorquando si verifichi un incidente stradale, è fondamentale mettere in pratica tutti gli interventi utili a mettere in sicurezza i veicoli incidentati senza interferire ulteriormente con la circolazione del traffico (ne abbiamo parlato qui). Una volta fatto questo e compilato il cosiddetto Modulo Blu, è importante rivolgersi alla propria Infortunistica di fiducia che saprà guidarvi nell’iter burocratico per i diversi tipi di risarcimento.
1. Indennizzo diretto contro i danni per sinistro stradale
L’indennizzo diretto è regolamentato dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 che dispone che nel caso di due veicoli incidentati su territorio italiano, entrambi dotati di polizza assicurativa con danni riportati solo alle cose (danno patrimoniale) o alle persone solo in forma lieve (danno biologico sotto la soglia del 9%), il danneggiato si debba rivolgere alla sua stessa Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno per il sinistro. Oltre al CAI (o CID – Modulo Blu) compilato in sede di incidente e possibilmente sottoscritto da entrambe le parti, è necessario che il danneggiato invii alla propria Compagnia assciurativa lettera con formale richiesta di risarcimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo specificato nel contratto (fax, mail, etc.). Tale richiesta dovrà riportare non solo le generalità dei veicoli coinvolti, ma anche la dinamica, il luogo dell’incidente e l’entità dei danni, patrimoniali e non, subiti. Una volta ricevuta la richiesta, l’Assicurazione ha tra i 30 e i 60 giorni di tempo per formulare l’offerta di risarcimento per danni alle cose (veicoli e quant’altro risulti danneggiato a causa del sinistro stradale) e 90 giorni per le lesioni fisiche. A questo proposito è bene ricordare che, mentre nei casi di lesioni macropermanenti il danno morale viene riconosciuto d’ufficio e valutato di conseguenza, per le lesioni micropermanenti (sotto il 9% di invalidità) è necessario produrre certificazioni mediche che ne attestino l’evidenza.
2. La pratica ordinaria del risarcimento per sinistro stradale
Se l’incidente stradale non rientra nella modalità profilata al punto 1 (perchè, ad esempio, vede coinvolti più di due veicoli o vi sono danni biologici gravi) la richiesta di risarcimento danni per il sinistro seguirà la procedura ordinaria che prevede l’invio del CAI alla propria Assicurazione e la lettera di risarcimento alla Compagnia della controparte. Quest’ultima provvederà alla verifica dei danni tramite perito e formulerà un’offerta economica negli stessi tempi previsti dall’indennizzo diretto. Tra le esclusioni dell’indennizzo diretto, vanno annoverati sempre i terzi trasportati (ovvero i passeggeri non alla guida) che possono attivare unicamente la pratica ordinaria di risarcimento. Che si proceda per via diretta od ordinaria, è utile tenere a mente quanto specificato dall’Art. 2054 del Codice Civile sul concorso di colpa e la responsabilità del sinistro: “Nel caso di scontro tra i veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” Questo significa che, a meno che uno dei conducenti non riesca a dimostrare la completa responsabilità della controparte, tutte le parti verranno considerate responsabili e avranno diritto al risarcimento danni pari al solo 50%.
3. Accettazione o rifiuto del risarcimento danni
Come specificato nell’articolo dedicato, ci sono diverse buone ragioni per cui non solo nella pratica ordinaria ma anche nella gestione dell’indennizzo diretto, apparentemente semplice e lineare, è decisamente meglio rivolgersi comunque allo Studio infortunistico piuttosto che all’Assicurazione. A queste si aggiunga il fatto che non sempre l’offerta economica dell’Assicurazione è esauriente. Una volta ricevuta tale proposta, infatti, il danneggiato può:
– Accettare l’offerta dell’Istituto assicurativo che ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della relativa comunicazione per corrispondere la cifra;
– Rifiutare o non esprimersi sull’accettazione. L’Assicurazione dovrà comunque corrispondere la cifra proposta entro due settimane: tale cifra verrà tuttavia considerata come un anticipo sulla liquidazione complessiva.
Gestire al meglio tutto l’iter burocratico del risarcimento danni per sinistri stradali, compresa l’eventualità di una non accettazione dell’offerta assicurativa, rientra nella normale attività dell’Infortunistica Forum & Partners che da anni svolge con competenza e passione un importante servizio per la tutela dei diritti dei danneggiati.
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