
Infortunio in itinere, se l’incidente vien viaggiando
In Italia il 59,8% degli spostamenti avviene in automobile (dati del 2014): che si tratti di vacanza o lavoro, gli italiani prediligono la vettura per i tragitti interni, scegliendo solo in seconda e terza battuta l’aereo e il treno. La vettura copre infatti il 34,7% dei percorsi svolti per attività professionali, con conseguenze evidenti anche sul traffico urbano ed extraurbano. Che si tratti di automobile o di altro mezzo, negli spostamenti tra casa e luogo di lavoro è possibile incorrere in incidenti che, se rispondenti a determinati requisiti, vengono definiti come infortuni in itinere.
Come si riconosce l’infortunio in itinere
L’articolo 12 del D.Lgs. 38 del 2000 riporta la seguente definizione: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu’ rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.” Per infortunio in itinere si intende pertanto l’incidente, causa di danni, avvenuto durante:
- Il tragitto tra l’abitazione (luogo di residenza) e il luogo di lavoro, ovvero il luogo in cui il lavoratore svolge attività professionale, compreso quello in cui deve recarsi su indicazioni del datore di lavoro anche se diverso dall’abituale.
- Il percorso fra luogo di lavoro appartenente ad A e luogo di lavoro appartenente a B nei casi di lavoratori alle dipendenze di più datori di lavoro. Se i due posti di lavoro fanno capo allo stesso datore, invece, si tratterà di infortunio sul lavoro.
- Lo spostamento tra il luogo di lavoro e l’area dedicata ai pasti in assenza di una mensa aziendale interna o equivalente punto di ristoro. In caso contrario infatti, il lavoratore si espone autonomamente al rischio di incidente.
Condizione imprescindibile nella determinazione dell’infortunio in itinere è, inoltre, l’occasione di lavoro, ovvero quando:
- Il tragitto si svolge per ragioni di lavoro, come ad esempio: andare in ufficio, svolgere una commissione connessa alle proprie mansioni o prelevare un collega e dirigersi in ufficio insieme;
- L’infortunio accade durante le ore di lavoro o in orario riconducibile ad esso. Ad esempio nel rientro a casa.
Il fine giustifica il mezzo?
Alla luce di quanto detto, viene da chiedersi se, nei casi di infortunio in itinere, ci sia differenza tra mezzo pubblico e privato. Il testo di legge già citato riporta di seguito un’ulteriore specifica utile: “L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche’ necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.” Il punto chiave è dunque la dimostrazione di necessità del mezzo privato (autovettura, motorino, bicicletta o taxi) a scapito di quello pubblico (tram, autobus, metro…). Perchè la necessità sia tale, è sufficiente che si verifichi almeno una di queste condizioni:
- Il mezzo privato è fornito o prescritto dal datore di lavoro per finalità professionali;
- Il luogo di lavoro non è collegato da mezzi pubblici o non lo è in tempi utili per gli orari di lavoro;
- I mezzi pubblici prevedono un dispendio di tempo o tempi di attesa eccessivi;
- Le distanze non coperte dai mezzi pubblici devono essere percorse a piedi per un tratto troppo lungo.
Secondo l’ultimo rapporto INAIL, nel 2015 sono state registrate quasi 637.000 denunce per infortunio sul lavoro: oltre il 14% di queste è legato ad infortuni in itinere.
L’Infortunistica Forum & Partners, al fianco delle persone vittime d’infortunio, può aiutarti anche nelle procedure di risarcimento danni per infortunio sul lavoro e in itinere.
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