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Vacanza rovinata? Quando e come chiedere il risarcimento del danno

Vacanza rovinata? Quando e come chiedere il risarcimento del danno

Vacanza rovinata? Quando e come chiedere il risarcimento del danno

article by: fpiadmin at: 19th Dic 2016 under: Definzioni

Diretto da John Madden e con un cast di grandi nomi del cinema anglosassone, Marigold Hotel (2012) è un film che racconta le vicende di un gruppo di attempati sconosciuti che decide di trascorrere alcune settimane in un albergo esclusivo del Rajasthan, in India. Esclusivo di nome, ma non di fatto: come avranno presto modo di scoprire i villeggianti, l’hotel è in realtà fatiscente, mal organizzato e ben distante da quanto pubblicizzato. Ci sono tutti gli ingredienti di una vera e propria vacanza rovinata. Il film si conclude con un lieto fine, ma nella realtà spesso non è così e si torna a casa più stressati di prima. Ecco perchè è importante sapere quando e come chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Vacanza: organizzata o rovinata?

Prima di definire la vacanza rovinata e quindi le modalità di risarcimento previste, è bene circoscrivere l’ambito di applicazione della norma che riguarda unicamente i viaggi organizzati: quelli, cioè, prenotati e pianificati tramite agenzia e/o tour operator, attraverso l’acquisto di un pacchetto turistico con formule all inclusive o simili. La vacanza in questione è pertanto rovinata se in una o più delle sue parti (trasporto, alloggio, vitto, etc.) non c’è corrispondenza tra quanto promesso dal materiale informativo e quanto riscontrato nella realtà, con conseguente disagio, stress o perdita di denaro da parte dei consumatori.  

Il riconoscimento di questo tipo di danno è relativamente recente. A partire dal 2011 infatti è in vigore il cosiddetto Codice del Turismo che così definisce il danno da vacanza rovinata: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta”(Art. 47).  La villeggiatura a scopo ricreativo è, pertanto, considerata come occasione perduta e come tale valorizzata. Proprio sulla valutazione economica del danno vale la pena di soffermarsi, soprattutto quando si tratta di danno non patrimoniale.

I tipi di danno: patrimoniale e non

Poniamo il caso di un viaggio organizzato con pernottamento in una struttura alberghiera, le cui condizioni non rispettano quanto previsto, come nel film sopracitato, in cui i consumatori siano costretti a cambiare stanza per colpa di inefficienze o discrepanze rispetto al contratto. In questa situazione, così come in circostanze analoghe quali voli o trasporti modificati e simili, il viaggiatore ha diritto a un rimborso economico pari a quanto si è trovato a sostenere, o ad una riduzione del prezzo di acquisto in caso di vacanza interrotta. Il danno viene quindi trattato come un danno patrimoniale a tutti gli effetti. Ma la vacanza è rovinata e il danno è fatto non solo per quanto riguarda la sfera economica. Il pregiudizio psicologico di chi ha vissuto delusione e nervosismo (stress emotivo) durante il periodo di villeggiatura è riconosciuto come danno morale e viene quantificato sulla base di criteri equitativi, ovvero valutazioni del giudice sulla base di quanto provato dal turista. Quest’ultimo deve infatti dimostrare l’inadempienza del tour operator tramite foto e documentazione attestante la mancata efficienza della struttura. Infine, diverso ancora è il caso di danno alla persona, ovvero di danno derivato ad esempio da sinistro stradale durante uno spostamento previsto nel pacchetto.

I tempi di prescrizione della richiesta

E’ sempre il Codice Turistico a fornire informazioni in merito alle tempistiche di risarcimento danni alla persona per cui è necessario presentare domanda entro “tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza” a meno che l’inadempimento non riguardi prestazioni di trasporto per cui vale il termine “di diciotto o dodici mesi” (Art. 44). Per i danni diversi da quelli alla persona, il risarcimento per vacanza rovinata si può ottenere entro un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza (Art. 45). 

Troppo spesso chi vive una brutta esperienza in vacanza preferisce risolvere e dimenticare tutto il prima possibile piuttosto che far valere i propri diritti una volta rientrato. Eppure, ottenere un adeguato risarcimento per quanto si ha subito è giusto e confortante. Per farlo, basta rivolgersi all’Infortunistica Forum & Partners e condividere quanto accaduto.

Tags:

danno danno non patrimoniale danno patromoniale Risarcimento Vacanza rovinata

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